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LEGGE 6 agosto 1975, n. 427

Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal:  1-9-1975 al: 23-9-2015
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.
Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.