stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 agosto 1975, n. 397

Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-8-1975 al: 24-4-2001
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'espletamento dei servizi meccanografici connessi con l'istituzione dell'anagrafe tributaria, le dotazioni organiche dei ruoli del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia delle carriere esecutive del Ministero delle finanze sono aumentate nelle misure indicate per ciascuno dei ruoli stessi nella tabella A allegata alla presente legge. Il quadro M della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito con quello della tabella B allegata alla presente legge.
La dotazione organica della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette - ruolo del personale addetto agli uffici - è diminuita di n. 1.470 unità nella qualifica iniziale. È soppressa nel predetto ruolo la qualifica di operatore tecnico.
Gli operatori tecnici delle imposte dirette sono inquadrati nel ruolo del personale di meccanografia carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, con la qualifica di coadiutore meccanografo, e conservano l'anzianità di carriera e di qualifica già maturata nel ruolo di provenienza.
Sono istituiti, con le dotazioni organiche di cui alla tabella C allegata alla presente legge, il ruolo organico del personale di meccanografia delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette ed il ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.
Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche dei ruoli di cui alla tabella A, secondo i criteri indicati, rispettivamente, negli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nel secondo comma, n. 2, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.