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LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2024)
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vigente al 12/03/2020
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-11-2018
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                  (( (Trattamento e rieducazione). 
 
  1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a  umanita'  e
deve assicurare il rispetto della dignita'  della  persona.  Esso  e'
improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine
a  sesso,  identita'  di  genere,   orientamento   sessuale,   razza,
nazionalita', condizioni economiche e sociali, opinioni  politiche  e
credenze  religiose,  e  si  conforma  a  modelli   che   favoriscono
l'autonomia, la responsabilita', la socializzazione e l'integrazione. 
  2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente
esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo  un  criterio
di individualizzazione in rapporto alle specifiche  condizioni  degli
interessati. 
  3. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i  diritti
fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. 
  4. Negli istituti l'ordine  e  la  disciplina  sono  mantenuti  nel
rispetto dei diritti delle persone private della liberta'. 
  5. Non possono essere adottate restrizioni non  giustificabili  con
l'esigenza di mantenimento dell'ordine  e  della  disciplina  e,  nei
confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. 
  6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il  loro
nome. 
  7.  Il  trattamento  degli  imputati  deve   essere   rigorosamente
informato al principio per cui essi non  sono  considerati  colpevoli
sino alla condanna definitiva. ))