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LEGGE 19 maggio 1975, n. 169

Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-6-1975 al: 31-12-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sarà affidato dal 1 gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite società di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, al cui capitale la società Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento.
Le società che attualmente gestiscono le predette linee sono preferite nella partecipazione al capitale azionario delle società di navigazione di cui al precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale stesso.
Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma, la società Tirrenia di navigazione per azioni presenta ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile programmi che garantiscano la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilità del personale e la fungibilità dei mezzi navali.
Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, è approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere dovrà essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro per la marina mercantile procede comunque all'approvazione del programma.