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LEGGE 19 maggio 1975, n. 169

Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-2007
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'esercizio  delle  linee  marittime per l'espletamento dei servizi
postali   e   commerciali   con  le  isole  dell'Arcipelago  toscano,
Partenopee,   Pontine,   Eolie,   Egadi,  Pelagie,  di  Ustica  e  di
Pantelleria  sara' affidato dal 1 gennaio 1976, al fine di assicurare
il loro graduale potenziamento, ad apposite societa' di navigazione a
carattere  regionale,  con  sede rispettivamente in Livorno, Napoli e
Palermo,  al  cui  capitale  la  societa' Tirrenia di navigazione per
azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per
cento  ((fino  all'attuazione  del  processo  di  privatizzazione del
gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne fanno parte)).
  Le  societa'  che  attualmente  gestiscono  le  predette linee sono
preferite  nella  partecipazione al capitale azionario delle societa'
di  navigazione  di  cui  al  precedente comma, nel limite del 49 per
cento del capitale stesso.
  Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma, la societa'
Tirrenia  di  navigazione  per  azioni  presenta  ogni cinque anni al
Ministro  per  la  marina  mercantile  programmi  che garantiscano la
migliore  efficienza  dei  servizi, anche attraverso la mobilita' del
personale e la fungibilita' dei mezzi navali.
  Ciascun  programma,  da  presentarsi  non  oltre il terzo trimestre
dell'anno  precedente  l'inizio  del  quinquennio,  e'  approvato con
decreto  del  Ministro  per  la  marina mercantile, di concerto con i
Ministri  per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste
e   le   telecomunicazioni,   sentite   le  regioni  territorialmente
interessate,  il  cui  parere  dovra'  essere  espresso  nel  termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine,
il    Ministro    per   la   marina   mercantile   procede   comunque
all'approvazione del programma.