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LEGGE 8 marzo 1975, n. 39

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

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Testo in vigore dal: 10-3-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 2 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2. - (Maggiore eta'. Capacita' di agire). - La maggiore eta'
e'  fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta'
si  acquista  la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non
sia stabilita una eta' diversa.
  Sono  salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in
materia  di  capacita'  a  prestare il proprio lavoro. In tal caso il
minore  e'  abilitato  all'esercizio  dei  diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro".