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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 418

Corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

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Testo in vigore dal:  12-11-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta:

Art. 1


Per corrispondere alle effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, in relazione anche all'impegno per la partecipazione agli organi collegiali, all'organizzazione di attività collaterali a quelle delle scuole od istituzioni educative ed alla organizzazione dei rapporti con le famiglie degli alunni, il personale direttivo, compreso quello incaricato, delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, degli istituti e scuole speciali statali può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza al normale orario di servizio, anche in deroga alle norme vigenti, secondo i criteri e le modalità indicati nel successivo art. 2.