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LEGGE 16 maggio 1974, n. 200

Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari.

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Testo in vigore dal: 14-6-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  marzo  1974  a  tutto il personale non medico
universitario  che  presta servizio presso le cliniche e gli istituti
universitari   di   ricovero   e  cura  convenzionati  con  gli  enti
ospedalieri  o  gestiti direttamente dalle universita' e' corrisposta
una  indennita',  con  esclusione  di  qualsiasi  onere  a carico del
bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali
nella  misura  occorrente  per  equiparare  il  trattamento economico
complessivo  ivi  compresi  i  compensi  per  lavoro straordinario ma
escluse  le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non
medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianita'.
  Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennita' di cui al
precedente  comma  sono a carico degli enti o istituti e sono erogate
con le modalita' di cui allo articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n.
213.