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LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

Revisione del trattamento economico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1978)
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Testo in vigore dal:  17-3-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio al 1 luglio 1973, è concesso un compenso una tantum dell'importo di lire 30.000.
Al personale assunto successivamente al 1 luglio 1973, detto compenso una tantum è corrisposto in proporzione ai mesi o frazione di mese di servizio prestati nel periodo 1 luglio 1973-31 dicembre 1973.
Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i funzionari dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.