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LEGGE 7 gennaio 1974, n. 3

Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti.

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Testo in vigore dal:  17-2-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonché quelli relativi ad altre prestazioni fondiarie perpetue, sono convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 3.
Sono parimenti convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo il disposto del successivo articolo 3 i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi situati nelle province venete a titolo di decime, quartesi ed altre prestazioni fondiarie perpetue.