LEGGE 27 dicembre 1973, n. 942

Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
Testo in vigore dal: 9-2-1974
al: 31-12-1992
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  veicoli  a  motore  destinati  a circolare su strada con o senza
carrozzeria  ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su
rotaia,  debbono  essere  sottoposti,  dal  Ministero dei trasporti e
dell'aviazione  civile,  all'esame  del  tipo  per l'omologazione CEE
secondo  le  prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi
dal  Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile,  con propri
decreti,   in  attuazione  delle  direttive  del  Consiglio  o  della
commissione  delle  Comunita'  europee  concernenti  omologazione dei
veicoli a motore e dei loro i rimorchi.