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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 838

Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1974 al: 23-10-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sono designate le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ove possono essere destinati addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché addetti aggiunti ed assistenti.
Il personale di cui al precedente comma viene nominato con decreto del Ministro per la difesa, sentito il Ministro per gli affari esteri, e con la stessa procedura può essere accreditato per più Stati o per più forze armate.