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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 833

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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Testo in vigore dal:  13-1-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo

l'art. 141, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "microbiologia". Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 1

Art. 142. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia e veterinaria complessivamente in numero massimo di 45 per i tre anni di corso.
Art. 143. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Chimica microbiologica;
2) Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
3) Analisi statistica del dosaggio biologico;
4) Genetica dei microorganismi;
5) Metodi e dosaggi microbiologici;
2° Anno:
1) Immunologia;
2) Batteriologia speciale;
3) Protozoologia;
4) Virologia generale e tecnica virologica.
3° Anno:
1) Virologia speciale;
2) Microbiologia degli alimenti;
3) Microbiologia industriale;
4) Micologia.
Art. 144. - È obbligatoria la frequenza in istituto, come la partecipazione alle lezioni ed alle esercitazioni.
Alla fine di ogni anno gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie svolte durante l'anno.
Abbreviazioni di corso possono essere concesse a coloro che dimostrino, a giudizio della facoltà su proposta del direttore della scuola, una precedente particolare preparazione microbiologica.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver completato gli esami di tre anni, dovranno presentare e discutere una tesi scritta su di un argomento di interesse microbiologico concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973

Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 24. - CARUSO