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LEGGE 20 dicembre 1973, n. 831

Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2006)
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Testo in vigore dal: 30-12-1973
al: 27-7-2006
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 (Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione) 
 
  Il Consiglio superiore della magistratura procede alla  valutazione
dei magistrati di corte d'appello, per  la  nomina  a  magistrato  di
Cassazione, in base ai seguenti elementi: 
    1) preparazione e capacita' tecnico-professionale; 
    2)  laboriosita'  e  diligenza  dimostrate  nell'esercizio  delle
funzioni; 
    3) precedenti relativi al servizio prestato. 
  Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per
la migliore  valutazione  del  magistrato  puo'  essere  assunto  dal
Consiglio superiore nelle forme e con le  modalita'  piu'  idonee  ed
anche con accertamenti diretti. 
  Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore
provvede ad informare l'interessato che ha facolta' di presentare  le
proprie osservazioni. 
  La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.