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LEGGE 20 dicembre 1973, n. 831

Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2006)
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Testo in vigore dal:  30-12-1973 al: 27-7-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione)

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione dei magistrati di corte d'appello, per la nomina a magistrato di Cassazione, in base ai seguenti elementi:
1) preparazione e capacità tecnico-professionale;
2) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni;
3) precedenti relativi al servizio prestato.
Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato può essere assunto dal Consiglio superiore nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti diretti.
Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore provvede ad informare l'interessato che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni.
La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.