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LEGGE 15 novembre 1973, n. 764

Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1999)
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Testo in vigore dal:  16-12-1973 al: 17-2-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è elevata al 26,80 per cento.
Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli rimane fermo l'abbuono del 28,301886 per cento sulla imposta unica concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine dall'articolo 1 della legge 29 settembre 1965, n. 1117.
Le operazioni inerenti e connesse alla gestione ed alla raccolta delle giocate dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1973

LEONE RUMOR - COLOMBO - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI