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LEGGE 30 novembre 1973, n. 756

Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-12-1973 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le indicazioni del piano regolatore generale, o del programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore delle leggi emanate dalle regioni in applicazione delle norme che stabiliranno i principi fondamentali del loro potere legislativo in materia urbanistica nonché per la riforma del regime d'uso dei suoli e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.