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LEGGE 15 novembre 1973, n. 727

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico.

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Testo in vigore dal: 24-11-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567,
concernente    provvedimenti   urgenti   per   l'apertura   dell'anno
scolastico, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1  e' soppresso il primo periodo dalla parola "Ferma"
alla parola "istruzione".
  All'articolo  2, primo comma, le parole "1 ottobre successivo" sono
sostituite dalle parole "1 ottobre dello stesso anno".
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Ai  fini  del periodo di prova e' valido il servizio eventualmente
prestato  per  l'intero  anno  scolastico  da  cui decorre la nomina,
almeno  in  una  classe  di  istituto  o  scuola statale, compreso il
servizio  prestato  come  incaricato  alla  presidenza  di  scuola  o
istituto".
  All'articolo  3, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole "o,
comunque,  abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi in vigore per la
immissione in ruolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 novembre 1973

                                LEONE

                                                     RUMOR - MALFATTI
                                                           - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI