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LEGGE 11 agosto 1973, n. 533

Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
Testo in vigore dal: 12-12-1973
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il titolo IV del libro  secondo  del  codice  di  procedura  civile
approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443,  e'  sostituito
dal seguente: 
 
                              TITOLO IV 
           Norme per le controversie in materia di lavoro 
 
                               CAPO I 
              DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 
 
                              SEZIONE I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
  Art. 409. - (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le
disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 
    1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non  inerenti
all'esercizio di una impresa; 
    2)   rapporti   di   mezzadria,   di   colonia   parziaria,    di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto,  nonche'
rapporti derivanti da altri contratti  agrari,  salva  la  competenza
delle sezioni specializzate agrarie; 
    3) rapporti di agenzia, di rappresentanza  commerciale  ed  altri
rapporti di collaborazione che si concretino in  una  prestazione  di
opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche  se
non a carattere subordinato; 
    4) rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  di  enti  pubblici  che
svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica; 
    5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti  pubblici  ed  altri
rapporti di lavoro pubblico,  sempreche'  non  siano  devoluti  dalla
legge ad altro giudice. 
  Art. 410. - (Tentativo facoltativo di conciliazione). - Chi intende
proporre in  giudizio  una  domanda  relativa  ai  rapporti  previsti
dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle  procedure
di conciliazione previste dai contratti e  accordi  collettivi,  puo'
promuovere anche tramite una associazione sindacale il  tentativo  di
conciliazione presso  la  commissione  di  conciliazione,  nella  cui
circoscrizione si trova  l'azienda  e  una  qualsiasi  dipendenza  di
questa, alla quale e' addetto il lavoratore, o presso la  quale  egli
prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. 
  La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della
controversia, convocando le parti, per una riunione  da  tenersi  non
oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. 
  Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione e' istituita in  ogni  provincia,  presso
l'ufficio provinciale del lavoro e  della  massima  occupazione,  una
commissione  provinciale  di  conciliazione  composta  dal  direttore
dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita' di  presidente,
da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori
di  lavoro  e  da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da  quattro
supplenti dei lavoratori, designati dalle  rispettive  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 
  Commissioni di  conciliazione  possono  essere  istituite,  con  le
stesse modalita' e con la medesima composizione di cui al  precedente
comma, anche presso le sezioni zonali degli  uffici  provinciali  del
lavoro e della massima occupazione. 
  Le commissioni, quando se ne ravvisi  la  necessita',  affidano  il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della   massima
occupazione o da un suo delegato,  che  rispecchino  la  composizione
prevista dal precedente terzo comma. 
  In ogni caso per la  validita'  della  riunione  e'  necessaria  la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei  datori  di
lavoro e di uno dei lavoratori. 
  Ove la riunione della commissione non sia possibile per la  mancata
presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma,  il
direttore   dell'ufficio    provinciale    del    lavoro    certifica
l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione. 
  Art.  411.  -  (Processo  verbale  di  conciliazione).  -   Se   la
conciliazione riesce, si  forma  processo  verbale  che  deve  essere
sottoscritto dalle  parti  e  dal  presidente  del  collegio  che  ha
esperito  il  tentativo,  il  quale  certifica   l'autografia   della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. 
  Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione nella  cancelleria
della pretura nella cui circoscrizione e' stato formato. Il  pretore,
su istanza della parte interessata, accertata la regolarita'  formale
del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. 
  Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il
processo verbale  di  avvenuta  conciliazione  e'  depositato  presso
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione  a  cura
di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale.  Il
direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede a
depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui  circoscrizione
e' stato redatto. Il pretore, su  istanza  della  parte  interessata,
accertata la regolarita' formale del  verbale  di  conciliazione,  lo
dichiara esecutivo con decreto. 
  Art. 412. - (Processo verbale di mancata conciliazione).  -  Se  la
conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti
possono  indicare  la  soluzione,   anche   parziale,   nella   quale
concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del  credito
che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso  il  processo  verbale
acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni  di
cui all'articolo 411. 
  L'ufficio provinciale del lavoro e  della  massima  occupazione  ha
l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne  faccia  richiesta,  copia
del verbale nel termine di cinque giorni. 
 
                             SEZIONE II 
                          DEL PROCEDIMENTO 
                               Par. 1 
                   Del procedimento di primo grado 
 
  Art. 413.  -  (Giudice  competente).  -  Le  controversie  previste
dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza  del  pretore  in
funzione di giudice del lavoro. 
  Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e'
sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla
quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua
opera al momento della fine del rapporto. 
  Tale competenza permane dopo il  trasferimento  dell'azienda  o  la
cessazione di essa o della sua dipendenza,  purche'  la  domanda  sia
proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. 
  Qualora  non  trovino  applicazione  le  disposizioni   dei   commi
precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18. 
  Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio. 
  Art. 414. - (Forma della domanda). -  La  domanda  si  propone  con
ricorso, il quale deve contenere: 
    1) l'indicazione del giudice; 
    2) il nome, il cognome,  nonche'  la  residenza  o  il  domicilio
eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito,  il
nome, il cognome e la residenza  o  il  domicilio  o  la  dimora  del
convenuto; se  ricorrente  o  convenuto  e'  una  persona  giuridica,
un'associazione non riconosciuta  o  un  comitato,  il  ricorso  deve
indicare la denominazione o ditta nonche' la sede  del  ricorrente  o
del convenuto; 
    3) la determinazione dell'oggetto della domanda; 
    4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui  quali
si fonda la domanda con le relative conclusioni; 
    5)  l'indicazione  specifica  dei  mezzi  di  prova  di  cui   il
ricorrente intende avvalersi e in particolare dei  documenti  che  si
offrono in comunicazione. 
  Art.  415.  -  (Deposito  del  ricorso  e  decreto  di   fissazione
dell'udienza). - Il  ricorso  e'  depositato  nella  cancelleria  del
giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. 
  Il giudice, entro cinque giorni dal deposito  del  ricorso,  fissa,
con decreto, l'udienza di  discussione,  alla  quale  le  parti  sono
tenute a comparire personalmente. 
  Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza  di  discussione
non devono decorrere piu' di sessanta giorni. 
  Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,  deve
essere notificato al  convenuto,  a  cura  dell'attore,  entro  dieci
giorni dalla data di pronuncia del  decreto,  salvo  quanto  disposto
dall'articolo 417. 
  Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza  di
discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 
  Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quaranta  giorni
e quello di cui al terzo comma e' elevato a ottanta giorni  nel  caso
in cui la notificazione prevista dal quarto comma  debba  effettuarsi
all'estero, 
  Art. 416. - (Costituzione  del  convenuto).  -  Il  convenuto  deve
costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza,  dichiarando  la
residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il  giudice
adito. 
  La costituzione del convenuto  si  effettua  mediante  deposito  in
cancelleria di una  memoria  difensiva,  nella  quale  devono  essere
proposte,  a  pena  di  decadenza,  le  eventuali  domande   in   via
riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non  siano
rilevabili d'ufficio. 
  Nella stessa memoria  il  convenuto  deve  prendere  posizione,  in
maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i
fatti affermati dall'attore  a  fondamento  della  domanda,  proporre
tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente,
a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi  ed
in particolare i documenti che deve contestualmente depositare. 
  Art. 417. - (Costituzione e  difesa  personali  delle  parti).-  In
primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente  quando  il
valore della causa non eccede le lire 250 mila. 
  La parte che sta' in  giudizio  personalmente  propone  la  domanda
nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle  forme  di
cui all'articolo  416  con  elezione  di  domicilio  nell'ambito  del
territorio della Repubblica. 
  Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al  pretore  che
ne fa redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale con
il decreto di fissazione dell'udienza  devono  essere  notificati  al
convenuto e allo stesso attore  a  cura  della  cancelleria  entro  i
termini di cui all'articolo 415. Alle parti che  stanno  in  giudizio
personalmente ogni ulteriore atto o memoria  deve  essere  notificato
dalla cancelleria. 
  Art. 418. - (Notificazione della  domanda  riconvenzionale).  -  Il
convenuto che abbia proposta una domanda  in  via  riconvenzionale  a
norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta
nella stessa memoria,  a  pena  di  decadenza  dalla  riconvenzionale
medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di  cui  al
secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre  cinque  giorni,
un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. 
  Tra la proposizione della domanda riconvenzionale  e  l'udienza  di
discussione non devono decorrere piu' di cinquanta giorni. 
  Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a
cura dell'ufficio, unitamente alla  memoria  difensiva,  entro  dieci
giorni dalla data in cui e' stato pronunciato. 
  Tra la data di notificazione all'attore del decreto  pronunciato  a
norma del primo comma  e  quella  dell'udienza  di  discussione  deve
intercorrere un termine non minore di venticinque giorni. 
  Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero
il termine di cui al secondo comma e' elevato a  settanta  giorni,  e
quello di cui al comma precedente e' elevato a trentacinque giorni. 
  Art. 419. - (Intervento volontario). - Salvo che sia effettuato per
l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo
ai sensi dell'articolo 105 non  puo'  aver  luogo  oltre  il  termine
stabilito  per  la  costituzione  del  convenuto,  con  le  modalita'
previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili. 
  Art. 420. - (Udienza di discussione della  causa).  -  Nell'udienza
fissata  per  la  discussione  della  causa  il   giudice   interroga
liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La
mancata  comparizione  personale  delle  parti,  senza   giustificato
motivo, costituisce comportamento  valutabile  dal  giudice  ai  fini
della  decisione.  Le  parti  possono,  se  ricorrono  gravi  motivi,
modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, previa
autorizzazione del giudice. 
  Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare  da  un  procuratore
generale o speciale, il quale deve  essere  a  conoscenza  dei  fatti
della causa. La procura deve essere conferita  con  atto  pubblico  o
scrittura privata autenticata e deve  attribuire  al  procuratore  il
potere  di  conciliare  o  transigere  la  controversia.  La  mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da  parte  del
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della decisione. 
  Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. 
  Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura
per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione
o alla competenza o ad altre  pregiudiziali  la  cui  decisione  puo'
definire il giudizio, il giudice invita le parti alla  discussione  e
pronuncia  sentenza  anche   non   definitiva   dando   lettura   del
dispositivo. 
  Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia'  proposti  dalle
parti e quelli che le parti non abbiano  potuto  proporre  prima,  se
ritiene  che  siano  rilevanti,  disponendo,   con   ordinanza   resa
nell'udienza, per la loro immediata assunzione. 
  Qualora cio' non sia possibile,  fissa  altra  udienza,  non  oltre
dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti
motivi, un termine perentorio non superiore  a  cinque  giorni  prima
dell'udienza di  rinvio  per  il  deposito  in  cancelleria  di  note
difensive. 
  Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a  norma  del
quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi  di  prova  che  si
rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione  di
un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a  norma
del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi  mezzi
di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. 
  L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa  udienza
o, in caso di necessita', in udienza da tenersi  nei  giorni  feriali
immediatamente successivi. 
  Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli  102,  secondo
comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e  dispone  che,
entro cinque giorni,  siano  notificati  al  terzo  il  provvedimento
nonche'  il  ricorso  introduttivo  e  l'atto  di  costituzione   del
convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e  sesto
dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi  la
nuova  udienza  decorre  dalla   pronuncia   del   provvedimento   di
fissazione. 
  Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci  giorni  prima
dell'udienza  fissata,  depositando  la  propria  memoria   a   norma
dell'articolo 416. 
  A  tutte  le  notificazioni  e  comunicazioni  occorrenti  provvede
l'ufficio. 
  Le udienze di mero rinvio sono vietate. 
  Art. 421. - (Poteri istruttori del giudice). -  Il  giudice  indica
alle parti  in  ogni  momento  le  irregolarita'  degli  atti  e  dei
documenti  che  possono  essere  sanate  assegnando  un  termine  per
provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti. 
  Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento  l'ammissione
di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti  dal  codice
civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche'  la  richiesta
di  informazioni  e  osservazioni,  sia  scritte  che   orali,   alle
associazioni  sindacali  indicate  dalle   parti.   Si   osserva   la
disposizione del comma sesto dell'articolo precedente. 
  Dispone, su istanza  di  parte,  l'accesso  sul  luogo  di  lavoro,
purche' necessario al fine dell'accertamento  dei  fatti,  e  dispone
altresi', se ne ravvisa l'utilita', lo esame dei testimoni sul  luogo
stesso. 
  Il  giudice,  ove  lo  ritenga   necessario,   puo'   ordinare   la
comparizione, per interrogarle liberamente  sui  fatti  della  causa,
anche di quelle persone che siano incapaci di  testimoniare  a  norma
dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247. 
  Art.  422.  -  (Registrazione  su  nastro).  -  Il   giudice   puo'
autorizzare  la  sostituzione  della  verbalizzazione  da  parte  del
cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi
e delle audizioni delle parti o di consulenti. 
  Art. 423. - (Ordinanze per il pagamento di somme). - Il giudice, su
istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone  con  ordinanza
il pagamento delle somme non contestate. 
  Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza
del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di  una  somma  a
titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e  nei  limiti
della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova. 
  Le ordinanze  di  cui  ai  commi  precedenti  costituiscono  titolo
esecutivo. 
  L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con  la  sentenza
che decide la causa. 
  Art. 424. - (Assistenza del consulente tecnico).  -  Se  la  natura
della controversia lo richiede, il  giudice,  in  qualsiasi  momento,
nomina uno o piu' consulenti tecnici,  scelti  in  albi  speciali,  a
norma dell'articolo 61. 
  A tal fine il giudice  puo'  disporre  ai  sensi  del  sesto  comma
dell'articolo 420. 
  Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente ed  in
tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a  verbale,
salvo quanto previsto dal precedente articolo 422. 
  Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice
fissa un termine non  superiore  a  venti  giorni,  non  prorogabile,
rinviando la trattazione ad altra udienza. 
  Art.  425.  -  (Richiesta  di  informazioni  e  osservazioni   alle
associazioni  sindacali).  -  Su  istanza  di  parte,  l'associazione
sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere  in  giudizio,
tramite un suo rappresentante, informazioni e  osservazioni  orali  o
scritte. 
  Tali informazioni e osservazioni  possono  essere  rese  anche  nel
luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi  del  terzo
comma dell'articolo 421. 
  A tal fine, il giudice puo'  disporre  ai  sensi  del  sesto  comma
dell'articolo 420. 
  Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei
contratti  e  accordi  collettivi  di  lavoro,  anche  aziendali,  da
applicare nella causa. 
  Art. 426. - (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale).  -  Il
pretore, quando rileva che una causa promossa nelle  forme  ordinarie
riguarda uno dei  rapporti  previsti  dall'articolo  409,  fissa  con
ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il  termine  perentorio
entro  il  quale   le   parti   dovranno   provvedere   all'eventuale
integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di  memorie  e
documenti di cancelleria. 
  Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che
precedono. 
  Art. 427. - (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario).  -  Il
pretore, quando rileva che una causa promossa nelle  forme  stabilite
dal presente capo riguarda un rapporto  diverso  da  quelli  previsti
dall'articolo 409, se la causa stessa rientra  nella  sua  competenza
dispone che gli atti  siano  messi  in  regola  con  le  disposizioni
tributarie,  altrimenti  la  rimette   con   ordinanza   al   giudice
competente, fissando un termine perentorio  non  superiore  a  trenta
giorni per la riassunzione con il rito ordinario. 
  In tal caso le prove acquisite durante lo stato  di  rito  speciale
avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie. 
  Art. 428. - (Incompetenza del giudice). - Quando una causa relativa
ai rapporti di cui all'articolo 409  sia  stata  proposta  a  giudice
incompetente,  l'incompetenza  puo'  essere  eccepita  dal  convenuto
soltanto nella memoria  difensiva  di  cui  all'articolo  416  ovvero
rilevata  d'ufficio  dal  giudice  non   oltre   l'udienza   di   cui
all'articolo 420. 
  Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata  ai  sensi  del
comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in  funzione
di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per la riassunzione con rito speciale. 
  Art. 429. - (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza, il giudice,
esaurita la discussione orale e udite  le  conclusioni  delle  parti,
pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio  dando  lettura  del
dispositivo. 
  Se il giudice lo ritiene  necessario,  su  richiesta  delle  parti,
concede alle stesse un termine non superiore a dieci  giorni  per  il
deposito  di  note  difensive,   rinviando   la   causa   all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per  la
discussione e la pronuncia della sentenza. 
  Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al  pagamento  di
somme di denaro per crediti di lavoro, deve  determinare,  oltre  gli
interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente  subito
dal  lavoratore  per  la  diminuzione  di  valore  del  suo  credito,
condannando al pagamento della  somma  relativa  con  decorrenza  dal
giorno della maturazione del diritto. 
  Art. 430. - (Deposito della sentenza). - La  sentenza  deve  essere
depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla  pronuncia.  Il
cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti. 
  Art. 431. - (Esecutorieta'  della  sentenza).  -  Le  sentenze  che
pronunciano condanna a favore del lavoratore  per  crediti  derivanti
dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. 
  All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo,
in pendenza del termine per il deposito della sentenza. 
  Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza  non  impugnabile
che l'esecuzione sia  sospesa  quando  dalla  stessa  possa  derivare
all'altra parte gravissimo danno. 
  La sospensione disposta a norma del comma  precedente  puo'  essere
anche parziale  e,  in  ogni  caso,  l'esecuzione  provvisoria  resta
autorizzata fino alla somma di lire 500 mila. 
  Art. 432. - (Valutazione equitativa delle  prestazioni).  -  Quando
sia certo il diritto  ma  non  sia  possibile  determinare  la  somma
dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa. 
 
                               Par. 2. 
                         Delle impugnazioni 
 
  Art. 433. - (Giudice d'appello). -  L'appello  contro  le  sentenze
pronunciate  nei  processi  relativi   alle   controversie   previste
nell'articolo  409  deve  essere  proposto  con  ricorso  davanti  al
tribunale territorialmente competente  in  funzione  di  giudice  del
lavoro. 
  Ove l'esecuzione sia  iniziata,  prima  della  notificazione  della
sentenza, l'appello puo' essere proposto con riserva dei  motivi  che
dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434. 
  Art. 434. - (Deposito del ricorso in appello). -  Il  ricorso  deve
contenere l'esposizione sommaria  dei  fatti  e  i  motivi  specifici
dell'impugnazione, nonche' le  indicazioni  prescritte  dall'articolo
414. 
  Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria  del  tribunale
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure  entro
quaranta giorni  nel  caso  in  cui  la  notificazione  abbia  dovuto
effettuarsi allo estero. 
  Art. 435. - (Decreto del presidente). - Il presidente del tribunale
entro cinque giorni dalla data di  deposito  del  ricorso  nomina  il
giudice relatore e  fissa,  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data
medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio. 
  L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del  decreto,
provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato. 
  Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di
discussione deve intercorrere un termine non  minore  di  venticinque
giorni. 
  Nel caso in cui la notificazione prevista dal  secondo  comma  deve
effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e  al  terzo  comma
sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni. 
  Art. 436. - (Costituzione dell'appellato e appello incidentale).  -
L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. 
  La costituzione dell'appellato si  effettua  mediante  deposito  in
cancelleria del fascicolo e di una  memoria  difensiva,  nella  quale
deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. 
  Se propone appello  incidentale,  l'appellato  deve  esporre  nella
stessa memoria  i  motivi  specifici  su  cui  fonda  l'impugnazione.
L'appello incidentale deve essere  proposto,  a  pena  di  decadenza,
nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato,
alla controparte almeno dieci giorni  prima  dell'udienza  fissata  a
norma dell'articolo precedente. 
  Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni  dell'articolo
416. 
  Art. 437. - (Udienza di discussione).  -  Nell'udienza  il  giudice
incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti  i
difensori  delle  parti,  pronuncia  sentenza   dando   lettura   del
dispositivo nella stessa udienza. 
  Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi
mezzi di prova,  tranne  il  giuramento  estimatorio,  salvo  che  il
collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili  ai  fini  della
decisione della causa. E' salva la facolta' delle parti  di  deferire
il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa. 
  Qualora ammetta le nuove prove,  il  collegio  fissa,  entro  venti
giorni, l'udienza nella quale esse  debbono  essere  assunte  e  deve
essere pronunciata la sentenza. 
  In tal caso il collegio con la stessa  ordinanza  puo'  adottare  i
provvedimenti di cui all'articolo 423. 
  Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi  secondo  e  terzo
dell'articolo 429. 
  Art. 438. - (Deposito della sentenza di  appello).  -  Il  deposito
della sentenza di appello e' effettuato con l'osservanza delle  norme
di cui all'articolo 430. 
  Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431. 
  Art. 439. - (Cambiamento del rito in appello). - Il  tribunale,  se
ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto  secondo
il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427. 
  Art. 440. - (Appellabilita' delle sentenze). -  Sono  inappellabili
le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore
a lire 50 mila. 
  Art. 441.  -  (Consulente  tecnico  in  appello).  -  Il  collegio,
nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437,  puo'  nominare
un consulente tecnico rinviando ad  altra  udienza  da  fissarsi  non
oltre trenta giorni.  In  tal  caso  con  la  stessa  ordinanza  puo'
adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423. 
  Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni
prima della nuova udienza. 
 
                               CAPO II 
             DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA 
                    E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 
 
  Art. 442. - (Controversie in materia di previdenza e di  assistenza
obbligatorie). - Nei procedimenti relativi a  controversie  derivanti
dall'applicazione delle norme riguardanti le  assicurazioni  sociali,
gli infortuni sul lavoro,  le  malattie  professionali,  gli  assegni
familiari nonche' ogni altra forma  di  previdenza  e  di  assistenza
obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al  capo  primo  di
questo titolo. 
  Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi
di assistenza e  di  previdenza  derivanti  da  contratti  e  accordi
collettivi si osservano le disposizioni  di  cui  al  capo  primo  di
questo titolo. 
  Art. 443. -  (Rilevanza  del  procedimento  amministrativo).  -  La
domanda  relativa  alle  controversie  in  materia  di  previdenza  e
assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo  442  non
e' procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti
dalle leggi speciali per la composizione  in  sede  amministrativa  o
siano  decorsi  i  termini  ivi  fissati  per   il   compimento   dei
procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla  data
in cui e' stato proposto il ricorso amministrativo. 
  Se  il  giudice  nella  prima   udienza   di   discussione   rileva
l'improcedibilita'  della  domanda  a  norma  del  comma  precedente,
sospende il giudizio e fissa  all'attore  un  termine  perentorio  di
sessanta  giorni  per  la   presentazione   del   ricorso   in   sede
amministrativa. 
  Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel  termine
perentorio di 180 giorni che decorre  dalla  cessazione  della  causa
della sospensione. 
  Art. 444. - (Giudice competente). - Le controversie in  materia  di
previdenza e di assistenza obbligatorie  indicate  nell'articolo  442
sono di competenza del pretore, in funzione di  giudice  del  lavoro,
che ha sede nel capoluogo della circoscrizione  del  tribunale  nella
quale risiede l'attore. 
  Se la controversia in materia di infortuni sul  lavoro  e  malattie
professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o  alla
pesca marittima, e' competente il pretore, in funzione di giudice del
lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del  porto  di  iscrizione
della nave. 
  Per le controversie relative agli obblighi dei datori di  lavoro  e
all'applicazione delle sanzioni civili per  l'inadempimento  di  tali
obblighi, e' competente  il  pretore,  in  funzione  di  giudice  del
lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente. 
  Art. 445. - (Consulente  tecnico).  -  Nei  processi  regolati  nel
presente capo, relativi a  domande  di  prestazioni  previdenziali  o
assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice  nomina
uno o piu' consulenti tecnici  scelti  in  appositi  albi,  ai  sensi
dell'articolo 424. 
  Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo
424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni. 
  Art. 446. - (Istituti di patronato e di assistenza sociale). -  Gli
istituti  di   patronato   e   di   assistenza   sociale   legalmente
riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni  grado  del
giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o  scritte  nella
forma di cui all'articolo 425. 
  Art. 447. - (Esecuzione provvisoria). - Le sentenze pronunciate nei
giudizi relativi alle  controversie  di  cui  all'articolo  442  sono
provvisoriamente esecutive. 
  Si applica il disposto dell'articolo 431.