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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1973, n. 478

Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2016)
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Testo in vigore dal: 8-10-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 17, ultimo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro, 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  E' costituito, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, l'Istituto per lo
sviluppo della  formazione  professionale  dei  lavoratori,  ente  di
diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e  patrimoniale,
con sede in Roma. 
  L'istituto,  sulla  base  delle  direttive  ed  in  relazione  alle
richieste formulate dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, provvede: 
    a) all'approntamento di studi, ricerche e dati necessari  per  la
programmazione nazionale e il coordinamento del settore, ivi compreso
lo  studio  delle  professioni  e  dei  mutamenti   della   struttura
professionale, anche in relazione alle funzioni di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; 
    b) a studi e previsioni concernenti i  fabbisogni  di  formazione
professionale; 
    c) a formulare proposte per  la  predisposizione  e  l'assistenza
tecnica di corsi di qualificazione e  riqualificazione  professionale
quando   sopravvengano   ipotesi    di    rilevante    riconversione,
riorganizzazione o cessazione di aziende, nonche' di  istituzione  di
nuovi  rilevanti  insediamenti  industriali,  o  quando  trattasi  di
attivita' artistiche o di alla specializzazione per le quali non  sia
possibile reclutare allievi nell'ambito di una singola regione; 
    d) a formulare proposte  per  lo  svolgimento  di  corsi  per  la
formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle  attivita'
di  formazione  professionale  dei  lavoratori,   ivi   compresa   la
sperimentazione di iniziative pilota; 
    e) a svolgere, presso sedi opportunamente prescelte, corsi di cui
alla precedente lettera  d)  che  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, dopo aver sentito le regioni  interessate,  abbia
direttamente promosso o, su proposta dell'istituto, autorizzato; 
    f) ad operare, previa approvazione  delle  relative  proposte  da
parte del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  per
l'assistenza tecnica  alle  regioni  che  ne  facciano  richiesta  al
Ministero stesso; 
    g) ad ogni altra attivita' di studio e di ricerca affidatagli dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dal D.Lgs.  24
settembre 2016, n. 185, ha disposto (con l'art. 10, comma 3-bis)  che
"Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo  sviluppo  della
formazione professionale dei lavoratori, costituito con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  giugno  1973,  n.  478,  assume  la
denominazione di Istituto nazionale  per  l'analisi  delle  politiche
pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo  all'Istituto  per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL
contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito,
rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche
pubbliche e all'INAPP".