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LEGGE 12 giugno 1973, n. 349

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2024)
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  30-7-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto)


Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, nonché dal segretario comunale nei limiti indicati dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.