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LEGGE 6 giugno 1973, n. 312

Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio.

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Testo in vigore dal:  1-7-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, già modificato con l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968 n. 64, è sostituito dal seguente:
"Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 1.000.000. Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:
da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento;
da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 12 per cento;
da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento;
da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento;
oltre lire 10.000.000, il 30 per cento.:

Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.
Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo".