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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1972, n. 1095

Norme di esecuzione della legge 11 maggio 1971, n. 390, concernente la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi derivanti dal rilascio di copie di documenti mediante apparecchi di riproduzione.

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Testo in vigore dal: 7-4-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 13 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
  Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  la riscossione dei proventi derivanti dal rilascio di copie di
documenti,  con  i  procedimenti  previsti dall'art. 14 della legge 4
gennaio  1968, n. 15, viene dato apposito incarico, con atto del capo
dell'ufficio  centrale o periferico dell'Amministrazione dello Stato,
a  un  funzionario  della  carriera di concetto o, in mancanza, della
carriera esecutiva, appartenente alla stessa amministrazione.
  Questi  deve tenere apposito registro cronologico dove annota tutte
le copie dei documenti rilasciate, il nome e cognome del richiedente,
l'importo  versato  ed  il  numero della bolletta emessa ai sensi del
successivo articolo.
  Il  registro, prima di essere usato, deve essere numerato e vistato
in  ogni  pagina  dal  capo  dell'ufficio  o  dal  funzionario da lui
delegato;  in  caso  di  mutamento dell'incaricato della riscossione,
viene  apposta  la  relativa  annotazione sul registro che e' firmata
dall'incaricato  uscente  e  da quello subentrante, il quale rilascia
anche ricevuta delle somme fino a quel momento riscosse dal primo.