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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035

Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
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vigente al 18/09/2024
Testo in vigore dal: 18-3-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1971, n. 865, concernente programmi e
coordinamento  dell'edilizia  residenziale  pubblica,  che all'art. 8
conferisce   delega  al  Governo  per  l'emanazione  di  norme  sulla
riorganizzazione  delle  amministrazioni degli enti pubblici operanti
nel  settore  edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione
degli  alloggi  di  edilizia economica e popolare, dei canoni e delle
quote di riscatto;
  Udito il parere della Commissione parlamentare;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il lavoro e
la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica
viene effettuata secondo le norme del presente decreto.
  Sono  considerati  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica gli
alloggi  costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale
carico  o  con  il  concorso  o  con  il  contributo  dello Stato con
esclusione  degli  alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di
programmi di edilizia convenzionata e agevolata.
  Sono  escluse  altresi'  dall'applicazione delle norme del presente
decreto   le   assegnazioni   relative   a  costruzioni  a  carattere
provvisorio   o  comunque  destinate  al  ricovero  temporaneo  delle
famiglie  rimaste senza tetto a seguito di eventi calamitosi, nonche'
agli  alloggi  costruiti  o da costruirsi dalle cooperative edilizie,
agli  alloggi  realizzati da imprese od enti per il proprio personale
ed  a  quelli  destinati  a dipendenti di Amministrazioni statali per
esigenze di servizio.