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LEGGE 2 febbraio 1973, n. 14

Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2000)
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Testo in vigore dal:  11-3-1973 al: 12-5-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari, nonché di opere che si eseguono da cooperative e consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, si può procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno dei seguenti modi:
a) con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 2;
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media finale, ai sensi del successivo articolo 3;
d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 4;
e) mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del successivo articolo 5.