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DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1973, n. 8

Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 1973, n. 94 (in G.U. 16/04/1973, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-2-1973 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per i lavori pubblici, per l'interno, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il termine previsto dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 per il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, già prorogato con l'art. 1 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è ulteriormente prorogato di tre anni.