stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1973, n. 1

Disposizioni per la Cassa unica per gli assegni familiari.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
nascondi
Testo in vigore dal:  24-1-1973 al: 24-3-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di mantenere fermo, anche dopo il 31 dicembre 1972, il concorso finanziario della Cassa unica per gli assegni familiari a favore degli enti di malattia nonché di adeguare le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli assegni in relazione ai nuovi massimali retributivi;

Sentito

il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973 la misura del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è ridotta ai 12,50% ed al 12,85% delle retribuzioni imponibili, rispettivamente, per i datori di lavoro di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma e fino alla scadenza del triennio previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica per gli assegni familiari dalle aziende industriali ed artigiane tessili è determinata in misura pari all'8,35% delle retribuzioni imponibili. Il relativo minor gettito contributivo resta a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
A decorrere dal 1 gennaio 1973 e fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, una somma a carico della Cassa unica per gli assegni familiari pari, complessivamente, al 2,50% delle retribuzioni assoggettate a contributo.
Della somma di cui al precedente comma, una quota, pari a lire 25 miliardi annui, è versata alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e l'importo restante è corrisposto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvede a ripartirlo con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in proporzione al gettito dei contributi per l'assicurazione contro le malattie risultante dai rispettivi bilanci dell'anno precedente. I versamenti sono effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.