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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1972, n. 853

Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Terzo provvedimento).

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Testo in vigore dal:  20-1-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;
Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;
Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunità europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità;
Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento n. 2697/70 della Commissione delle Comunità europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della Sezione garanzia del F.E.O.G.A.;
Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1



L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, dopo il secondo comma viene così integrato: - "In deroga a quanto previsto nel precedente comma, le somme messe a disposizione della Commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune, possono essere erogate a cura del Ministero del tesoro alle Amministrazioni ed organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato indicati nel precedente art. 2, attraverso operazioni di giro conto di tesoreria.
A tale scopo:
A) Per quanto riguarda i pagamenti di competenza del Ministero delle finanze, previsti dal predetto art. 2, i relativi fondi occorrenti possono essere versati, a cura del Ministero del tesoro, mediante giro conto dal canto corrente di tesoreria n. 415 denominato "Ministero Tesoro - Somme accreditate dalla Commissione delle Comunità Europee per mettere a disposizione delle Amministrazioni ed Organismi designati i mezzi necessari per effettuare i pagamenti delle spese finanziate dalla Sezione garanzia del F.E.O.G.A.", ad apposita contabilità speciale da aprire presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma, denominata "Intendenza di Finanza di Roma - Ufficio Centralizzato Restituzioni Prelievi Agricoli - per le restituzioni all'esportazione ed alla produzione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola comune e per i premi alla denaturazione di prodotti agricoli".
La citata contabilità speciale è sottoposta alle disposizioni previste in merito dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. Di essa deve essere reso trimestralmente il conto amministrativo ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il riscontro della ragioneria provinciale dello Stato di Roma e della Corte dei conti.
B) Circa le operazioni di pagamento attribuite alla competenza della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) dal citato art. 2, i necessari fondi possono essere somministrati a cura del Ministero del tesoro, mediante giro conto dal citato conto n. 415 a quello n. 416 denominato "A.I.M.A. - Gestione finanziaria".
L'A.I.M.A. Continua ad osservare le particolari procedure amministrativo contabili e di controllo previste dalle leggi vigenti.
C) Per le operazioni di pagamento che rientrano, nella competenza degli organismi indicati nel predetto art. 2, possono essere istituiti appositi conti correnti infruttiferi di Tesoreria intestati a detti organismi che saranno alimentati mediante prelevamenti dal menzionato conto n. 415.
Gli organismi stessi, in relazione alle attribuzioni loro conferite dal precedente art. 2, sono tenuti ad osservare e sono sottoposti alle disposizioni previste in materia di controllo e di rendicontazione dal Titolo II art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
D) In allegato al rendiconto generale dello Stato sarà presentata apposita relazione riguardante l'utilizzo delle somme accreditate dalla Commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune".