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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
Testo in vigore dal: 1-2-1979
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente   delega
legislativa per la riforma tributaria; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio  1972,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare  istituita  a  norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno per il tesoro e
per il bilancio e la programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                        Operazioni imponibili 
 
  ((L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e
le prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato
nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti  e  professioni  e
sulle importazioni da chiunque effettuate)). ((26a)) 
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AGGIORNAMENTO (4a) 
  Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A
modifica dell'art. 1, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  le  prestazioni  di  servizi
effettuate, a decorrere  dal  1  settembre  1974,  nei  confronti  di
chiunque  nell'esercizio  di  arti  e   professioni   sono   soggette
all'imposta sul valore aggiunto". 
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AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art.  3,  comma
2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal  1  aprile
1979.