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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 540

Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi di impresa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal:  7-10-1972 al: 21-8-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;
Visti i regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929, contenenti, rispettivamente, i testi delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli industriali e per marchi d'impresa;
Visti i regi decreti 5 febbraio 1940, n. 244 e 31 ottobre 1941, n. 1354 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, contenenti, rispettivamente, i testi delle disposizioni regolamentari nelle materie anzidette;
Ritenuto opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la grazia e giustizia, per l'interno, per la difesa, per la sanità e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità, per disegni e modelli ornamentali, per marchi d'impresa, le domande di trascrizione di atti concernenti domande di brevetto o brevetti, le istanze e i documenti relativi alle priorità, i ricorsi sono depositati, oltre che presso l'Ufficio centrale brevetti, presso uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Con decreto dello stesso Ministro saranno prescritti, per tutti gli uffici o enti suddetti, i giorni e l'orario di apertura al pubblico.
Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento della domanda o dei documenti, redigono processo verbale di deposito. Entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio centrale brevetti in plico postale raccomandato le domande e i documenti con copia dei verbali di deposito.
Il processo verbale, firmato da chi presenta la domanda o i documenti e sottoscritto dal funzionario ricevente, deve, fra l'altro, indicare:
1) giorno e ora del deposito;
2) norme e domicilio del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;
3) titolo dell'invenzione ed elenco dei documenti allegati, se si tratta di domanda per brevetto d'invenzione; titolo del modello ed elenco dei documenti presentati, se si tratta di modello industriale, estremi del marchio e documenti presentati, se si tratta di marchio.
Qualora la domanda di brevetto non appaia ricevibile ai sensi del successivo art. 3, l'ufficio o ente al quale è presentata redige il processo verbale dopo che la domanda o i documenti siano stati regolarizzati, a meno che il depositante non chieda che il deposito sia ugualmente verbalizzato. In quest'ultimo caso, dei rilievi dell'ufficio ricevente e delle controdeduzioni del depositante va dato atto nel processo verbale, che deve essere inviato immediatamente all'Ufficio centrale brevetti.
Gli uffici o enti designati hanno facoltà di formulare rilievi sulle irregolarità formali che non incidono sulla ricevibilità della domanda o dei documenti e di invitare il depositante alla regolarizzazione, ferma restando la data di deposito. Anche della regolarizzazione deve essere redatto processo verbale.