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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1972, n. 287

Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1972, n. 459 (in G.U. 23/08/1972, n.218).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-7-1972 al: 23-8-1972
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui allo art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi suddetti;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Art. 1


L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie erogheranno per l'anno 1972 le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza, nelle province di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti agricoli e categorie assimilate, sulla base degli elenchi nominativi la cui validità è stata prorogata dall'art. 18, comma secondo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.
Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'art. 1, commi terzo e quarto della legge 5 marzo 1963, n. 322, provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 7, n. 5 e dall'articolo 15 di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.