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DECRETO-LEGGE 4 marzo 1972, n. 25

Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 marzo 1972, n. 88 (in G.U. 30/03/1972, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  6-3-1972 al: 30-3-1972
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Nei comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monsano, Montemarciano, Montesanvito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, San Marcello, Senigallia, Sirolo colpiti dal terremoto verificatosi nel periodo gennaio-febbraio 1972 è sospeso dal 25 gennaio al 30 giugno 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto; azione od eccezione scadenti durante il periodo predetto, nel territorio di tali comuni, ad eccezione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.
Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 25 gennaio 1972 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dal terremoto.