DECRETO-LEGGE 4 marzo 1972, n. 25

Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 marzo 1972, n. 88 (in G.U. 30/03/1972, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 6-3-1972
al: 30-3-1972
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' ed urgenza di disporre provvidenze a favore
delle  popolazioni  di  comuni delle Marche colpiti dal terremoto del
gennaio-febbraio 1972;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  per  l'interno,  per la grazia e giustizia, per le finanze,
per  la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura
e  le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il
lavoro  e  la  previdenza  sociale, di concerto con i Ministri per il
bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Nei   comuni  di  Agugliano,  Ancona,  Camerano,  Camerata  Picena,
Chiaravalle,    Falconara    Marittima,    Monsano,    Montemarciano,
Montesanvito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi,
San  Marcello,  Senigallia, Sirolo colpiti dal terremoto verificatosi
nel  periodo  gennaio-febbraio  1972  e' sospeso dal 25 gennaio al 30
giugno  1972  il  corso  dei  termini  di  prescrizione e dei termini
perentori  legali  o  convenzionali,  i  quali importino decadenze da
qualsiasi  diritto;  azione  od eccezione scadenti durante il periodo
predetto,  nel  territorio  di  tali comuni, ad eccezione dei termini
relativi  ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi
pronostici.
  Per  lo  stesso periodo e' sospesa la scadenza dei vaglia cambiari,
delle  cambiali  e  di  ogni  altro  titolo  di  credito avente forza
esecutiva  pagabile  da  debitori  domiciliati o residenti nei comuni
suindicati, emessi prima del 25 gennaio 1972 o comunque prima di tale
data  pattuiti  o autorizzati, purche' siano gia' scaduti o vengano a
scadere nel periodo di cui al precedente comma.
  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo si applicano anche a
favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero
dovuto  adempiere  le  proprie  obbligazioni  o  esercitare  i propri
diritti in localita' non colpite dal terremoto.