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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 11

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1978)
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vigente al 18/09/2024
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Testo in vigore dal: 7-6-1978
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87, comma quinto, 117,  118  e  la  disposizione
VIII transitoria della Costituzione; 
  Vista la legge 16 maggio 1970, n.  281,  concernente  provvedimenti
finanziari per le  Regioni  a  statuto  ordinario,  che  all'art.  17
conferisce delega al Governo per il passaggio delle  funzioni  e  del
personale statali alle regioni; 
  Sentite le Regioni a statuto ordinario; 
  Udito il parere della Commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  per  l'agricoltura  e  le  foreste,   per
l'interno, per il tesoro, per le finanze  e  per  il  bilancio  e  la
programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Le funzioni  amministrative  esercitate  dagli  organi  centrali  e
periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia  e
pesca  nelle  acque  interne,  sono  trasferite,  per  il  rispettivo
territorio, alle Regioni a statuto ordinario. 
  Il  trasferimento  predetto  riguarda,  tra  l'altro,  le  funzioni
amministrative concernenti: 
    a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni; 
    b) gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le
relative produzioni; 
    c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, lo
impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici; 
    d) gli  interventi  di  prevenzione  e  la  difesa  delle  piante
coltivate e dei prodotti  agrari  dalle  cause  nemiche;  l'attivita'
dimostrativa e  la  divulgazione  delle  tecniche  per  combattere  e
prevenire le malattie delle piante; 
    e)  l'assistenza  tecnica  alle  imprese  agricole   e   connessa
attivita' sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e
preparazione professionale degli operatori agricoli; 
    f) gli incentivi a favore della cooperazione  e  di  altre  forme
associative in agricoltura; 
    g) gli  interventi  concernenti  l'adeguamento  tecnico-economico
delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della
proprieta' coltivatrice; 
    h) la bonifica integrale e montana,  la  sistemazione  di  bacini
montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di
bonifica integrale e di bonifica montana  di  seconda  categoria,  di
bacini montani e  delle  zone  depresse,  nonche'  la  redazione,  la
approvazione e l'attuazione  di  piani  generali  di  bonifica  e  di
programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse; 
    i) la costituzione di consigli di valle o di comunita' montane; 
    l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi  gli  impianti
aziendali  ed  interaziendali   per   la   raccolta,   conservazione,
trasformazione e vendita di prodotti agricoli; 
    m) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi
compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo  quanto
disposto al successivo art. 4, lettera i); 
    n) i boschi  e  le  foreste,  i  rimboschimenti  e  le  attivita'
silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle  ipotesi  previste  al
successivo art.  8,  la  inalienabilita',  la  indisponibilita'  e  i
vincoli alla  attuale  destinazione,  in  atto  vigenti  per  i  beni
forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della
legge 16 maggio 1970, n. 281; 
    o) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio,
la  disciplina  delle  bandite  e  delle  riserve  di  caccia  e   il
ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il
rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia; 
    p) l'esercizio della pesca nelle acque  interne,  le  riserve  di
pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le  concessioni  a
scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello  Stato,
verranno rilasciate previo parere favorevole  del  competente  organo
statale; 
    q) gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste,  della
caccia e della pesca nelle acque interne; 
    r)  le  ricerche  e  informazioni  di   mercato,   le   attivita'
promozionali, gli studi e le iniziative di  divulgazione  inerenti  a
problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale. 
  In materia di usi civici, il  trasferimento  riguarda  le  seguenti
funzioni amministrative: promozione delle azioni e  delle  operazioni
commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei  beni  di  uso
civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da  eseguire
prima  delle  assegnazioni  delle  quote;  ripartizione  delle  terre
coltivabili; assegnazioni delle  unita'  fondiarie;  approvazione  di
statuti e regolamenti delle  associazioni  agrarie;  controllo  sulla
gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di  comuni,
frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e  universita'
agrarie che amministrano beni di uso civico ((; ogni  altra  funzione
amministrativa  esercitata  da  organi  amministrativi   centrali   o
periferici in materia di usi civici, consorterie e  promiscuita'  per
condomini agrari e forestali)).