LEGGE 30 dicembre 1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2001)
Testo in vigore dal: 18-1-1972
al: 27-3-2000
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici,
comprese  le  apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze
di   privati   datori   di  lavoro,  nonche'  alle  dipendenti  dalle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, dalle
regioni,  dalle  province,  dai  comuni,  dagli altri enti pubblici e
dalle societa' cooperative, anche se socie di queste ultime.
  Alle  lavoratrici  a  domicilio  si applicano le norme del presente
titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.
  Alle  lavoratrici  addette  ai  servizi  domestici  e  familiari si
applicano  le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6,
8 e 9.
  Sono  fatte  salve,  in  ogni caso, le condizioni di maggior favore
stabilite   da   leggi,  regolamenti,  contratti,  e  da  ogni  altra
disposizione.