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LEGGE COSTITUZIONALE 10 novembre 1971, n. 1

Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Testo in vigore dal: 20-1-1972
    La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  All'articolo  3  dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948, n. 5, sono
aggiunti i seguenti commi:
  "Alle  province  di  Trento  e  di  Bolzano sono attribuite forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.
  Ferme  restando  le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale,
la  regione,  la  provincia  di  Trento  e quella di Bolzano hanno un
proprio  gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente
della Repubblica".
  Il  terzo  comma  dell'articolo  1  dello  Statuto  speciale per il
Trentino-Alto  Adige,  approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5, e' soppresso.