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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1971, n. 1128

Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Secondo provvedimento).

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Testo in vigore dal:  31-12-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;
Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;
Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunità europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità;
Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento n. 2697/70 della commissione delle Comunità europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della Sezione garanzia del FEOGA;
Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1



Le somme da corrispondere alla commissione delle Comunità europee, in relazione alla decisione del 21 aprile 1970 del Consiglio delle Comunità europee, per le quali si rendono applicabili, le disposizioni dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, non impegnate al termine di ogni anno finanziario, debbono essere versate entro la data del 31 dicembre ad apposito conto corrente infruttifero di tesoreria e da questo prelevate nell'esercizio successivo, per essere fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ai fini della riassegnazione ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa.