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LEGGE 25 novembre 1971, n. 1072

Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-1-1972 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'attuazione del programma di costruzione di alloggi popolari in Abruzzo, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 2.390.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.