LEGGE 25 novembre 1971, n. 1072

Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-1-1972
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'attuazione  del programma di costruzione di alloggi popolari
in Abruzzo, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, e' autorizzata la
ulteriore  spesa  di lire 2.390.000.000, da iscriversi nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.