LEGGE 20 ottobre 1971, n. 944

Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra.

Testo in vigore dal: 25-11-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assistenza  sanitaria  e  farmaceutica e' estesa ai congiunti dei
caduti,  dispersi  e  vittime  civili  di guerra titolari di pensione
indiretta di guerra ed e' affidata all'INAM con le modalita' previste
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.