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LEGGE 26 ottobre 1971, n. 917

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-12-1971 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ed alle condizioni contemplate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con modificazioni, nelle province che saranno, determinate dal Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.