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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971, n. 896

Elevazione della misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  26-11-1971 al: 31-12-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ed il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il proprio decreto 1 aprile 1965, n. 799;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate è elevata al saggio del 9,50% annuo.