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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1970, n. 1508

Istituzione degli istituti tecnici aeronautici di Catania, Forlì e Roma.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  9-11-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativa all'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti tecnici aeronautici sottoelencati;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituite, nelle località sottoindicate, scuole aventi finalità ed ordinamento speciali che assumono la denominazione di istituti tecnici aeronautici:
1) Catania;
2) Forlì;
3) Roma.