stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 settembre 1971, n. 820

Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/1990)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-10-1971
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le attivita'  integrative  della  scuola  elementare,  nonche'  gli
insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire  all'arricchimento
della formazione dell'alunno e all'avvio  della  realizzazione  della
scuola a tempo pieno, saranno  svolti  in  ore  aggiuntive  a  quelle
costituenti il normale orario scolastico, con specifico  compito,  da
insegnanti elementari di ruolo. 
  Il conseguimento dello scopo di cui sopra  dovra'  scaturire  dalla
collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli  insegnanti
delle singole classi e di quelli delle attivita' integrative e  degli
insegnamenti speciali. 
  Per ogni venticinque ore settimanali  destinate  alle  attivita'  e
agli insegnamenti di cui al primo comma  e'  istituito  un  posto  di
insegnante elementare di ruolo. 
  A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per la pubblica
istruzione e' autorizzato  ad  istituire,  all'inizio  di  ogni  anno
scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari
ed a stabilire con proprio decreto,  sentita  la  terza  sezione  del
Consiglio superiore, direttive di orientamento per le attivita' e gli
insegnamenti di cui al primo comma. 
  Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire  dall'anno  scolastico
successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente  legge,  il
Ministro per la  pubblica  istruzione  riferisce  al  Parlamento  sui
risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo.