LEGGE 4 luglio 1971, n. 601

Disposizioni in materia di mutui per la realizzazione di opere di viabilita' comunale e provinciale.

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Testo in vigore dal: 1-9-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  comuni,  le  province  e  i  loro  consorzi,  ai quali sia stato
concesso  il  contributo  previsto  dalla  lettera a) dell'articolo 4
oppure  dall'articolo  6  della  legge  21  aprile  1962,  n.  181, e
successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a contrarre
mutui,  in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge
comunale  e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383, per far fronte alla parte di spesa a loro carico, occorrente per
la realizzazione dell'opera, in misura inferiore al 100 per cento.
  I  mutui possono essere stipulati con la Cassa depositi e prestiti,
con  le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito indicate
nell'articolo  5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, anche
in deroga ai propri statuti, e saranno assistiti dalla garanzia dello
Stato,  da  accordarsi  con  decreto  del  Ministro per il tesoro, di
concerto  con  quello per l'interno, nei limiti della spesa ammessa a
contributo.
  Si   applicano   le   disposizioni   contenute  nel  secondo  comma
dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589:

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 luglio 1971

                               SARAGAT

                                                 COLOMBO - LAURICELLA
                                            RESTIVO - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO