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LEGGE 28 luglio 1971, n. 585

Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1977)
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Testo in vigore dal: 27-8-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
   (Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)

  Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono
sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.
  L'assegno  complementare  previsto dal terzo comma dell'articolo 11
della  legge 18 marzo 1968, n. 313, e' elevato da lire 444.000 a lire
540.000 annue.
  A  decorrere  dal  1  luglio  1971  l'assegno  integrativo  di  cui
all'ultimo  comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313,
e' soppresso.