LEGGE 19 luglio 1971, n. 565

Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 25-8-1971
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Opera  nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine
(ONAIRC),  con  sede  centrale  in Roma, e' ente di diritto pubblico,
retto  secondo  le  norme della presente legge, ed e' sottoposto alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva la
potesta'  legislativa  nella  stessa  materia  della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento.