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LEGGE 19 luglio 1971, n. 565

Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC), con sede centrale in Roma, è ente di diritto pubblico, retto secondo le norme della presente legge, ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva la potestà legislativa nella stessa materia della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento.