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LEGGE 28 luglio 1971, n. 558

Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-8-1971 al: 8-5-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Le regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.
Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.
La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:
a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;
b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;
c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra, nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;
d) nel caso di più festività consecutive le regioni hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.
L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3.
Le regioni provvedono a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.