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LEGGE 30 giugno 1971, n. 518

Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
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Testo in vigore dal:  18-8-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche, diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta una indennità infermieristica per la peculiarità ed il rischio delle funzioni svolte.