LEGGE 11 giugno 1971, n. 441

Interpretazione dell'articolo 78 del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica.

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Testo in vigore dal: 24-7-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  cittadini  italiani di origine ebraica, che siano stati oggetto
di  provvedimenti  razziali  in  base  a norme anche della Repubblica
sociale  italiana,  compete  l'esenzione  prevista  dall'articolo 78,
paragrafi  n.  6  e  n. 9, lettera a), secondo comma, del trattato di
pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi
il  10  febbraio  1947  e  reso  esecutivo con decreto legislativo 28
novembre 1947, n. 1430.