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LEGGE 11 giugno 1971, n. 426

Disciplina del commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
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Testo in vigore dal:  21-7-1971 al: 14-8-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione del registro)


Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Agli effetti della presente legge, esercita:
1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.
Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.
È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.