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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. 321

Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1975)
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Testo in vigore dal:  24-6-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato, ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;
Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;
Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunità europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;
Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento n. 2697/70 della Commissione delle Comunità europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari delle Comunità a titolo della sezione garanzia del FEOGA;
Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


L'accertamento e la riscossione delle "risorse proprie", di cui all'art. 2 della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e successive norme regolamentari e applicative, restano affidati:
a) al Ministero delle finanze, per quanto riguarda:
i dazi della tariffa doganale comune e gli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i Paesi terzi;
i prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali ed altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i Paesi terzi nel quadro della politica agricola comune;
b) alla Cassa conguaglio zucchero, istituita con provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, per quanto riguarda i contributi gravanti sulla produzione e i contributi a titolo di spese di magazzinaggio, previsti dalle norme comunitarie.
Per l'accertamento e la riscossione delle risorse proprie si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti ed eventuali successive modificazioni.